Il Coordinamento Uilca delle Autorità Amministrative Indipendenti e Banca d’Italia, si è riunito nella giornata di mercoledì 5 novembre a Roma, alla presenza del segretario generale Uilca Fulvio Furlan, della responsabile nazionale del Coordinamento Patrizia Bosco e di tutte i segretari delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Autorità.
Nell’ambito di un proficuo confronto, che ha analizzato la situazione nelle singole amministrazioni e a livello generale, ha ribadito il valore delle Autorità quale baluardo indispensabile nel Paese per garantire l’imparzialità e la correttezza in settori economici e sociali strategici, agendo in modo autonomo dal potere dei partiti e dal condizionamento dei media, al fine di tutelare al meglio l’interesse collettivo e il dettato costituzionale.
Va in questo senso osservato come l’indipendenza delle Autorità sia stata a più riprese minacciata, in varie forme, fin dal momento della loro introduzione nel nostro ordinamento. Al riguardo la Uilca sottolinea come la condizione indispensabile per svolgere tale compito sia quello di mantenere e di rafforzare l’autonomia delle Autorità e soprattutto, in determinati frangenti, la tutela del loro personale da attacchi indiscriminati e difficilmente tollerabili.
Indipendenza assicurata da una particolare autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, nonché dalla capacità di custodire e di aggiornare meccanismi trasparenti di nomina dei propri vertici, in modo da individuare personalità che offrano ad ogni ricambio un elevato e incontestabile profilo tecnico e istituzionale.
Nel corso della riunione sono stati inoltre affrontati vari aspetti economici e normativi che riguardano il personale delle Autorità. In tale contesto si è deciso di avviare un percorso per richiamare l’attenzione del Governo e del Parlamento sulla situazione ormai anacronistica del tetto di 7,00 euro per il valore dei Buoni Pasto riconosciuti al personale delle Autorità, introdotto oltre dieci anni fa e mai aggiornato, nonostante i mutamenti economici e la recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale.
Di seguito sottolineiamo alcuni aspetti significativi inerenti il tema.
- Il quadro normativo di riferimento
Il limite di 7,00 euro è stato fissato dall’art. 5, comma 7, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (spending review).
La disposizione, emanata in un contesto di emergenza finanziaria, aveva finalità di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dei costi di funzionamento delle amministrazioni.
A distanza di oltre un decennio, tale misura — nata come eccezionale — è invece tutt’ora in vigore, trasformata in un vincolo strutturale, non più coerente con le condizioni economiche e organizzative attuali. - Il riferimento al sistema delle Autorità indipendenti
Presso la Banca d’Italia, che costituisce il principale punto di riferimento economico e contrattuale per le Autorità amministrative indipendenti (tra cui Consob, Ivass, Agcm, Arera, Agcom, Art, Anac, Garante Privacy, Covip, Commissione Garanzia sullo Sciopero), il valore nominale del buono pasto è fissato in 12,00 euro.
Tale importo rappresenta il parametro di equilibrio e proporzionalità per l’intero comparto regolatorio e finanziario pubblico. Il permanere di un valore molto inferiore (7,00 euro), per le Autorità indipendenti e gli enti sottoposti ai vincoli del D.L. 95/2012 genera una disparità sostanziale e ingiustificata, a parità di funzioni, responsabilità e livello di professionalità. - Mutamento del contesto economico e perdita della ratio originaria
Dal 2012 al 2025 l’indice dei prezzi al consumo (Istat) è cresciuto di circa il 25%; il costo medio del pasto aziendale nel settore privato si è stabilizzato tra 11 e 13 euro; il valore reale del Buono Pasto pubblico da 7,00 euro equivale oggi a circa 5,50 euro del 2012. È quindi evidente che la misura di contenimento introdotta in piena crisi finanziaria non è più giustificata né proporzionata, e produce effetti distorsivi e discriminatori tra lavoratrici e lavoratori che operano nel medesimo ambito pubblico-economico. - Profili di irragionevolezza costituzionale
La permanenza del limite di 7,00 euro risulta oggi irragionevole e sproporzionata, in potenziale contrasto con diversi principi costituzionali:
– Art. 3 Cost. – Violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza, per disparità di trattamento rispetto ad altri enti pubblici e al settore privato.
– Art. 36 Cost. – Lesione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, poiché il buono pasto incide sul trattamento economico complessivo e sul potere d’acquisto reale.
– Art. 97 Cost. – Contrasto con il principio di buon andamento, poiché la misura ostacola l’attrazione e la fidelizzazione del personale qualificato nelle Autorità indipendenti.
– Art. 39 Cost. – Limitazione dell’autonomia sindacale e contrattuale, impedendo l’adeguamento negoziale di un trattamento economico accessorio. - Rilevanza della recente giurisprudenza costituzionale
La sentenza n. 135/2025 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del tetto fisso di 240.000 euro per le retribuzioni pubbliche, osservando che: “Misure nate per fronteggiare contingenze economico-finanziarie non possono divenire strutturali senza una nuova e attuale giustificazione legislativa”. Il medesimo principio di ragionevolezza sopravvenuta è perfettamente applicabile al caso dei buoni pasto pubblici, la cui disciplina risulta oggi priva di ratio e di coerenza sistemica. - La posizione della Uilca
Alla luce di quanto sopra, il Coordinamento Uilca delle Autorità intende avviare iniziative, se possibile insieme ad altre Organizzazioni Sindacali, per superare l’attuale situazione e promuovere presso i Gruppi Parlamentari un intervento legislativo o regolamentare volto a superare il tetto di 7,00 euro previsto dall’art. 5, comma 7, D.L. 95/2012, riportandone, come è logico che sia, alla contrattazione aziendale la fissazione attraverso il recepimento degli accordi di Banca d’Italia, procedura con la quale avviene la definizione dell’intero trattamento economico del personale delle Autorità indipendenti. Si auspica che tale intervento possa trovare il supporto del Governo in sede di discussione del provvedimento.
Parallelamente, risulta ormai superata anche la disposizione di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (c.d. legge Madia), che aveva previsto una riduzione del 20% del trattamento economico accessorio e delle spese di funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti. Tale intervento si inseriva nell’ambito delle misure di spending review, con l’intento di rendere strutturale una riduzione originariamente concepita come emergenziale e temporanea, al fine di contenere in modo stabile la spesa pubblica.
Tuttavia, anche detta impostazione appare in contrasto con il principio recentemente espresso dalla Corte costituzionale in materia di limiti retributivi dei dirigenti e dei vertici della pubblica amministrazione, secondo cui misure di carattere eccezionale e temporaneo non possono essere rese permanenti senza violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché quello di adeguatezza della retribuzione in rapporto alle responsabilità connesse alle funzioni esercitate. - Conclusioni
La misura introdotta nel 2012 e quella del 2024 avevano una funzione emergenziale e temporanea.
Oggi, alla luce del mutato quadro macroeconomico e delle più recenti pronunce costituzionali, la loro permanenza appare ingiustificata e contraria ai principi di equità, proporzionalità e buon andamento dell’amministrazione.
Un adeguamento del valore nominale dei Buoni Pasto allineato quello di Banca d’Italia di 12,00 euro, unitamente alla rimozione del previsto taglio delle spese di funzionamento e del trattamento economico accessorio, rappresenterebbero un intervento di giustizia retributiva, di modernizzazione amministrativa e di coerenza istituzionale con l’assetto delle Autorità indipendenti.
Coordinamento Uilca Autorità