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Premio di risultato: Covip sul ruolo della contrattazione collettiva

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Premio di risultato: Covip sul ruolo della contrattazione collettiva

La Covip, Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, nel settembre 2019 ha risposto ad un quesito sul premio di risultato versato al fondo pensione (possibilità introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016). Il quesito riguardava il caso di un iscritto che, avendo cessato il rapporto di lavoro con un’azienda legata ad un fondo negoziale e passato alle dipendenze di un altro datore di lavoro, aveva scelto di rimanere iscritto al fondo negoziale del precedente impiego.

In particolare, l’iscritto aveva manifestato l’intenzione di destinare al vecchio fondo pensione il premio di risultato maturato presso il nuovo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo fosse associato al Fondo.

La Commissione, nella risposta, è partita da quanto introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2016, che prevede: l’agevolazione fiscale per i premi di risultato distribuiti dai datori di lavoro del settore privato e la possibilità di convertire queste somme in servizi di welfare, tra cui, il versamento dei contributi alla previdenza complementare.

Per applicare le agevolazioni fiscali, va ricordato, è necessario che il premio, corrisposto direttamente al lavoratore in busta paga o tramite beni o servizi di welfare, venga assegnato per eseguire quanto previsto dai contratti aziendali e territoriali depositati per via telematica, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, presso il Ministero del Lavoro.

A chi spetta la scelta di convertire il premio di risultato in servizi di welfare?

L’Agenzia delle Entrate nelle Circolari n.28/E del 15 giugno 2016 e n.5/E del 29 marzo 2018 ha precisato che la scelta di versare il premio di risultato alla previdenza complementare spetta sì al singolo lavoratore (come indicato dalla Legge di Stabilità 2016), ma solo se questa opzione è stata esplicitamente prevista da un accordo collettivo di secondo livello.

In base alle indicazioni dell’Agenzia, la Commissione di Vigilanza ha concluso che, in presenza di un contratto collettivo di secondo livello che consenta la conversione dei premi di risultato in contributi alla previdenza complementare, è necessario, per poter individuare le opzioni disponibili, prendere in considerazione le disposizioni del contratto stesso.

In particolare, se la contrattazione collettiva aziendale o territoriale non indica diversamente, i lavoratori possono destinare il premio anche ad una forma pensionistica complementare diversa da quella di riferimento.

Se, al contrario, il contratto di secondo livello individua un fondo negoziale come destinatario del premio e i lavoratori scelgono di convertire queste somme in contributi per la previdenza complementare, il fondo destinatario sarà quello indicato dalla contrattazione collettiva.

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