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Pensioni con quota 100 e Rita, le prestazioni sono compatibili?

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Pensioni con quota 100 e Rita, le prestazioni sono compatibili?

La pensione con quota 100 consente l’accesso al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti pensionistici ordinari, a condizione che l’interessato abbia almeno 62 anni di età ed un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Il soggetto che accede al pensionamento con quota 100, se iscritto alla previdenza complementare da più di 5 anni, potrà usufruire del montante maturato presso il proprio fondo pensione in due modalità alternative:

  • potrà richiedere l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), con liquidazione frazionata del capitale maturato in rate al massimo trimestrali che saranno erogate dai 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (quindi fino al compimento dei 67 anni);
  • potrà optare per l’erogazione della prestazione parte in capitale e parte in rendita vitalizia.

Riguardo alla compatibilità tra la c.d. RITA erogata dal fondo pensione e la pensione anticipata di previdenza obbligatoria molto si è discusso. Sebbene la stessa RITA fosse stata pensata per fornire un sostegno al reddito a soggetti che avessero cessato il lavoro in assenza di un trattamento pensionistico diretto, non può non considerarsi che non esistono allo stato riferimenti normativi né indicazioni Covip che vietino il cumulo tra queste forme di prestazioni.

Il fondo pensione, interessato da una richiesta di RITA, si limita quindi a ricevere dall’iscritto l’attestazione della sussistenza dei requisiti dettati dalla normativa al momento dell’attivazione della rendita anticipata (cessazione del lavoro, non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi di previdenza obbligatoria; oppure 24 mesi di inoccupazione successivi alla cessazione del rapporto di lavoro e possibilità di erogazione fino a 10 anni prima del compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia).

Se la disciplina della RITA avesse previsto l’erogazione fino alla maturazione dei requisiti pensionistici genericamente intesi allora la prestazione sarebbe stata erogata fino alla prima finestra utile di accesso al pensionamento, compreso quello anticipato.

Per quanto riguarda quota 100 e il divieto di cumulo fino ai 67 anni con redditi da lavoro, deve ritenersi che neanche da tale disposizione può evincersi un divieto di cumulo tra la pensione con quota 100 e la RITA, trattandosi piuttosto di norma che si limita a vietare il cumulo con redditi derivanti da effettivo lavoro dipendente o autonomo che imponga l’obbligo di iscrizione a gestioni Inps; la citata norma prevede infatti un’eccezione con riguardo a redditi da lavoro autonomo occasionale non superiori a 5000 euro, che è il limite superato il quale si rende obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS.

Le somme erogate a titolo di RITA sono soggette a tassazione sostitutiva (salvo il caso in cui si opti per la tassazione ordinaria). Neanche dal profilo fiscale può quindi dedursi un’incompatibilità con la pensione obbligatoria, altrimenti ogni forma di prestazione (anche quella classica capitale/rendita, che è appunto complementare a quella obbligatoria) dovrebbe intendersi preclusa con quota 100.

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