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Il diritto di riscatto per premorienza, qualche novità dalla giurisprudenza

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Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha potenzialmente modificato la gestione del riscatto per premorienza da parte dei Fondi pensione.

Il riscatto per premorienza

Il riscatto per premorienza dell’aderente di un fondo pensione è una delle prestazioni tipiche della previdenza complementare, già presente nella previgente disciplina, il D.lgs. 124/1993.

In tale decreto si riconosceva quali aventi diritto al riscatto le persone del coniuge ovvero dei figli, o in subordine dei genitori se viventi a carico dell’iscritto deceduto, realizzando una fattispecie parallela a quella dell’indennità ai superstiti ai sensi dell’art. 2122 c.c..

Con la riforma del 2005 la formulazione normativa che disciplina la fattispecie è stata modificata: il diritto al riscatto per premorienza è esercitato da “eredi ovvero diversi beneficiari designati (oggi “soggetti designati” per effetto del D.lgs. 147/2008, ndr), siano essi persone fisiche o persone giuridiche”.

In sede di interpretazione della nuova formula, Covip ha rilevato che, posto che l’iscritto non ha nel corso del rapporto un generale ed incondizionato diritto al riscatto della propria posizione previdenziale, deve escludersi che la stessa faccia già parte del suo patrimonio.

Il diritto di credito previdenziale, infatti, è esercitabile dall’aderente solo in presenza di quei presupposti di operatività espressamente indicati dalla disciplina.

Nel caso di cui trattasi, è proprio la premorienza dell’aderente la circostanza fattuale che fa sorgere direttamente in capo ai “beneficiari” il diritto al riscatto.

D’accordo con le indicazioni della Commissione di Vigilanza, anche l’Agenzia delle Entrate aveva invece chiarito l’esclusione dall’asse ereditario del capitale previdenziale oggetto di riscatto per premorienza dell’aderente e quindi l’esclusione dell’imposta di successione.

Altro tema smarcato dalla Commissione di Vigilanza è quello sulla prevalenza da attribuire alle categorie di aventi titolo individuate dalla norma in caso di contestuale presenza sia di “eredi ovvero diversi soggetti designati”. Sotto questo profilo l’Autorità di vigilanza ha sottolineato che legittimati al riscatto sono gli eredi “a meno che” non vi siano soggetti designati dall’iscritto.

In merito quindi alla terminologia utilizzata dalla normativa, l’Autorità ha ritenuto che il termine eredi dovesse intendersi riferito all’individuazione dei soggetti legittimati al riscatto in assenza di una designazione dell’iscritto e che, quindi, gli aventi titolo siano individuati nei soggetti che l’ordinamento prevede come astrattamente riconducibili alle categorie di successibili.

La rinuncia all’eredità nella risposta a quesito Covip di ottobre 2009 e nell’Ordinanza n. 19571 della Corte di Cassazione.

Covip è poi tornata a pronunciarsi sul tema e in particolare sulla circostanza che la rinuncia all’eredità potesse determinare la perdita del diritto al riscatto della posizione previdenziale dell’iscritto defunto. Sul punto ha precisato che, in caso di legittimazione al riscatto da parte degli eredi, l’accettazione dell’eredità fosse un istituto afferente tipicamente alle regole del diritto successorio e quindi irrilevante ai fini della legittimazione al riscatto per premorienza.

Non di questo avviso è però stata la Sezione Lavoro della Corte Cassazione che, con l’ordinanza del 19 luglio 2019 n.19571, si è pronunciata sulla questione con un indirizzo antitetico a quello fornito dall’Autorità di vigilanza.

Secondo la Corte, il diritto al riscatto sorgerebbe direttamente in capo ai soggetti individuati dalla riportata norma negli eredi ovvero dai diversi soggetti indicati dall’aderente al fondo. Poiché nell’ambito dell’ordinamento italiano la qualifica di “erede” non si acquisisce in via automatica, prevedendosi a tal fine l’istituto dell’accettazione esplicita o tacita, secondo la Corte per “eredi” deve intendersi coloro che, chiamati all’eredità, l’abbiano accettata.

La Commissione di Vigilanza e la Corte di Cassazione, trovandosi quindi davanti ad un chiamato all’eredità rinunciatario della stessa, darebbero soluzioni diverse sulla possibilità di concedere allo stesso il riscatto per premorienza o meno.

Fermo restando il disallineamento sul tema della rinuncia all’eredità, la Cassazione consolida però alcune delle interpretazioni fornite negli anni dalla Commissione di vigilanza e in particolare: la qualificazione giuridica del diritto vantato dai soggetti legittimati al riscatto a titolo proprio, la prevalenza da assegnare ai soggetti designati piuttosto che agli eredi e il criterio di riparto per equivalenza tra gli aventi diritto in assenza di diverse determinazioni del defunto.

Cosa possono fare i fondi pensione per tutelare la volontà dell’iscritto?

La pronuncia della Corte di Cassazione introduce un elemento di discontinuità in un contesto pratico che da anni si è strutturato e assestato sulle indicazioni della Commissione di Vigilanza.

Oggi, sul medesimo caso, i Fondi pensione trovano due possibili soluzioni, entrambe passibili di contenzioso giudiziario perché non ancora consolidate.

L’unica soluzione “sicura” percorribile al momento, l’unica che sembra poter minimizzare i rischi per i fondi e anche per l’iscritto che volesse far valere la propria scelta, è quella di acquisire la designazione specifica dei soggetti legittimati al riscatto (anche nella definizione generica di “chiamati all’eredità” che indica gli eredi potenziali e quindi anche gli eventuali rinunciatari), attraverso il modulo ad hoc o il modulo di adesione.

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