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Gruppo Cassa Centrale Banca: sottoscritto primo contratto integrativo di Gruppo

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Gruppo Cassa Centrale Banca: sottoscritto primo contratto integrativo di Gruppo

E’ stato sottoscritto il giorno 14 Dicembre nella sede del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Cassa Centrale Banca il primo Contratto Integrativo di Gruppo delle Bcc ed Aziende associate a Cassa Centrale Banca.

Presenti allo “storico” incontro il Coordinatore Nazionale della Uilca per il Gruppo Ccb, Alessandro Dalla Bona, le altre organizzazioni sindacali, l’Amministratore delegato di Cassa centrale Banca con l’intera Delegazione Sindacale del Gruppo Ccb. La firma suggella l’accordo raggiunto lo scorso 1 dicembre ratificato dal C.d.A. di Ccb. L’accordo sottoscritto ha una valenza politica di enorme valore in quanto è il primo Contratto Integrativo di Gruppo di tutto il settore delle Banche di Credito Cooperativo, ed è altrettanto importante per i contenuti innovativi e di tutela nei confronti delle Lavoratrici/Lavoratori del settore.

Mobilità, Lavoro Agile, Condizioni Mutui Dipendenti, Inquadramenti, Sistemi di Relazioni Industriali e Walfare sono stati i principali temi regolamentati dal Contratto Integrativo di Gruppo. Per tutelare le Lavoratrici/Lavoratori dai rischi di una mobilità penalizzante in termini economici e di conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali, l’accordo prevede delle indennità economiche mensili di tutto rispetto per i trasferimenti disposti dalle Aziende. L’indennità economica, definita indennità di disagio, cessa con il cessare del disagio subito dalle Lavoratrici/Lavoratori per il trasferimento.

Le indennità previste sono:
– per distanza da 35 Km a 49 km per tratta: € 150 mensili;
– per distanza da 50 km a 59 km per tratta: 200 euro mensili;
– per distanza da 60 km a 69 km per tratta: 250 euro mensili;
– per distanza da 70 km a 79 km per tratta: 300 euro mensili;
– per distanza da 80 km a 89 km per tratta: 350 euro mensili;
– per distanza da 90 km a 99 km per tratta: 400 euro mensili;
– per distanza da 100 km per tratta: 700 euro mensili.

L’accordo, ad integrazione di quanto già previsto in materia di trasferimenti dalla legge e dal Ccnl, prevede che le proposte di trasferimento nei confronti dei Lavoratori/Lavoratrici con dimostrabili impedimenti familiari dovranno essere eventualmente disposti tenendo conto delle loro esigenze e ricercando con la Lavoratrice o il Lavoratore interessato una condivisione in caso di trasferimento oltre i 35 km. In tema di valorizzazione delle professionalità l’accordo regola , in attesa di affrontare la materia dei profili professionali in termini complessivi ed organici, i seguenti profili professionali derivanti dal cambio di modello distributivo e dall’esternalizzazione alla Capogruppo delle Funzioni Aziendali di Controllo.

a. Referenti funzioni di Controllo: con inquadramento nella categoria dei Quadri Direttivi. Nelle Bcc/Cra/Raika di minori dimensioni (inferiori ai 70 dipendenti) l’inquadramento minimo previsto è al 4° livello della 3° Area professionale. In ogni caso, qualora al Lavoratore/Lavoratrice sia assegnata più di una funzione di controllo, l’inquadrato previsto deve essere nella categoria dei quadri direttivi indipendentemente dalla dimensione aziendale.

b. Responsabile filiale capofila: (o altra denominazione equiparabile quale a titolo meramente esemplificativo Responsabile di Distretto/Area/Zona): ai fini dell’inquadramento minimo, spetta quanto contrattualmente previsto dagli articoli 95 e 110 del Ccnl vigente tenuto conto del totale degli addetti stabilmente assegnati alla capofila e alle unità operative collegate.

c. Responsabile/Referente filiale subordinata: (o altra denominazione equiparabile) : alle Lavoratrici/Lvoratori che rientrano in questa categoria spetta un’indennità pari a euro 170 mensile.

d. Consulenti/Gestori: (o altra denominazione equivalente): per i consulenti/gestori che siano inquadrati al minimo contrattuale ai sensi dell’accordo nazionale del 2 agosto 2023 viene assegnata un’indennità di ruolo, a partire dal sesto mese dalla nomina, pari a:
– euro 140 mensili per Lavoratrici/Lavoratori addetti all’attività di gestione di gruppi di clientela famiglie ; – euro 170 mensili per Lavoratrici/Lavoratori di cui sopra che, entro i 24 mesi dalla assegnazione stabile ed esclusiva di clientela ad elevata complessità, viene riconosciuto l’inquadramento al terzo livello retributivo della terza area professionale.

Tale indennità sarà riassorbita con l’assegnazione dell’inquadramento superiore al minino contrattualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per il ruolo assegnato.

Altre importanti agevolazioni che il Contratto Integrativo di Gruppo ha istituito sono:

• una polizza sanitaria Integrativa per tutte le Lavoratrici/Lavoratori del Gruppo Ccb

• una polizza assicurativa infortunio le cui coperture assicurative previste dall’art. 71 del Ccnl sono elevate a 200.000€ per il caso morte ed a 250.000€ per il caso di invalidità permanente, fatti salvi gli importi di maggior favore in essere presso le singole Bcc/Cra/Raika e Aziende.

Queste sono le principali novità che il Contratto Integrativo di Gruppo di Ccb ha istituito. L’accordo rappresenta un risultato storico per il settore delle Banche di Credito Cooperativo, attualizza la normativa in funzione delle nuove professionalità oggi in essere nelle Bcc ed Aziende a seguito della nuova organizzazione del Lavoro e tutela le Lavoratrici/Lavoratori dai rischi che essa può produrre. Il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro unitario di tutte le Organizzazioni Sindacali ed allo spirito propositivo con cui la nostra Controparte ha affrontato questa difficile trattativa.

DELEGAZIONE SINDACALE UILCA GRUPPO CCB

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