Direttiva Ue 2167/2021
Relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti
Con la Direttiva nr. 2167 del 24 novembre 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo si è intrapreso il percorso di attuazione di una strategia globale dell’Unione Europea, per affrontare la questione dei crediti deteriorati, che è stata definita come “prioritaria” dalle istituzioni europee. Per la nostra categoria tale problematica rappresenta uno snodo fondamentale, specialmente in considerazione del peso che essa assume nei bilanci dei principali gruppi bancari italiani.
Al fine di raggiungere l’obiettivo di un sistema finanziario integrato e resiliente viene quindi indicato, tra le premesse che fanno parte del testo normativo, come obiettivo necessario dell’Unione Europea, quello della cosiddetta Unione bancaria e dello sviluppo della unione dei mercati dei capitali. Tra le finalità principali che le istituzioni europee mettono nero su bianco vi è l’armonizzazione delle attività di gestione dei crediti deteriorati, lasciando tuttavia impregiudicate le norme del diritto europeo e nazionale sulla concessione dei crediti.
Altrettanto fondamentale viene considerato inoltre l’ampliamento del mercato di gestione dei crediti in ottica concorrenziale, per rendere più trasparente e meno oneroso tutto il processo operativo; non rientra tuttavia in questa Direttiva la questione della esternalizzazione da parte degli enti creditizi delle attività di gestione dei crediti, in quanto sono già normate a livello europeo. Un altro aspetto cruciale è quello del necessario presidio sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che la Direttiva 2167 evidenzia collegandolo alla possibilità di autorizzazione allo svolgimento di attività “transfrontaliere” dei gestori dei crediti.
Restano altresì impregiudicate le pre-esistenti norme europee sul trattamento dei dati personali
e le tutele dei consumatori, oltre a quelle previste per la tutela dei debitori (specialmente per quanto attiene al rispetto della persona e della sua dignità) con un richiamo ad una attenta vigilanza in tal senso da parte delle Autorità Nazionali oggetto della Direttiva, ossia le Autorità di Vigilanza degli Stati membri dell’Unione Europea. È importante precisare che non vengono pregiudicati in questa Direttiva i principi contrattuali né quelli del diritto civile a norma del diritto nazionale, in merito al trasferimento dei diritti dei creditori.
Il complessivo articolato normativo consta di un totale di 34 articoli, raggruppati in 7 “titoli” e vengono modificate alcune direttive europee precedenti; interessante l’inserimento anche di una cosiddetta “clausola di riesame”, che determina il fatto che la Commissione Europea dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio europeo una relazione su alcuni precisi punti della Direttiva entro il 29 dicembre 2023.
Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (quindi anche l’Italia) sono i destinatari della Direttiva 2167 e dovranno recepirla nei rispettivi ordinamenti, con l’adozione delle specifiche norme legislative, entro la data sopracitata.
A cura del Dipartimento Internazionale Uilca