“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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Deutsche Bank: lettera disdetta accordo Fondo Pensione, 22 luglio 2010

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Con riferimento alla Vostra di cui in oggetto, siamo a respingere le determinazioni e considerazioni ivi rappresentateci a partire da quanto di seguito riportato.

Nello specifico, la Banca perviene all’“ineccepibile conclusione” per cui il contributo annuale definito dagli accordi collettivi di fonte istitutiva non sarebbe più necessario o quantomeno sarebbe eccessivo, non considerando a riguardo né le funzioni e/o prerogative dell’Organo di Amministrazione paritetico del “Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank” (di seguito anche “Fondo”), né che nel Verbale di accordo del 22.07.2010, tra le ragioni che possano determinare variazioni rispetto al “contributo annuale complessivo in cifra fissa”, non è citato un eventuale saldo positivo della gestione amministrativa, al quale peraltro concorrono risorse rivenienti da fonti diverse.   

Riteniamo non ricevibile quanto da Voi sostenuto circa la possibilità di “mettere in discussione la perdurante efficacia del contributo in esame alla luce dei risultati della gestione”, evidenziando, peraltro, che a tutt’oggi il bilancio del Fondo per l’anno 2024 non è ancora stato approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Delegati.

Ciò posto, respingiamo, altresì, la Vostra affermazione circa la nostra indisponibilità ad un confronto su tale tematica. Infatti, fin da subito le Organizzazioni Sindacali si sono dichiarate a ciò disponibili, fino al 10 gennaio 2025, ultimo giorno di trattativa.

Per le scriventi è inaccettabile e improduttiva di effetti la disdetta come da voi posta unilateralmente in atto. Il Fondo Deutsche Bank è un Fondo “Chiuso”, ovvero un fondo di previdenza complementare di origine negoziale; la fonte istitutiva è rappresentata da un accordo sindacale e dai successivi accordi di integrazione e modifica. Tali accordi, tra cui quello citato in oggetto, sono, quindi, da ritenersi “fonte istitutiva” andando a costituire parte integrante e sostanziale dell’accordo originale.

Per tale ragione eventuali modifiche non possono che essere determinate da accordi di pari natura tra le Parti firmatarie.

Per tutto quanto sopra, le scriventi Organizzazioni Sindacali stigmatizzano e fortemente censurano, anche pro futuro, l’iniziativa adottata da Codesta Banca con specifico riferimento alla Vostra comunicazione del 26.02.2025.

Resta intesa la già espressa disponibilità delle OO.SS. ad un confronto sul tema.

Distinti saluti.

Le Segreterie Organo di Coordinamento in DB
FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA

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