“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

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“Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori” – Giacomo Brodolini

Antiriciclaggio e Autonomi: Uilca news n.23 – agosto 2023

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Antiriciclaggio e Autonomi: Uilca news n.23 – agosto 2023

Antiriciclaggio e cessione del credito. Profili antiriciclaggio nella cessione dei crediti fiscali fittizi

Si definisce credito d’imposta il credito che un soggetto matura nei confronti dell’erario dello Stato e che riduce l’ammontare di debiti e imposte dovute, oppure quando ammesso, ne permette il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Questa misura di agevolazione fiscale viene oggi utilizzata per incoraggiare i progetti di ricerca, favorire gli investimenti in zone difficili come il Mezzogiorno o le aree colpite da sismi, sostenere il Made in Italy all’estero e incrementare la competitività delle imprese. Numerosi sono stati gli interventi messi in campo dai vari governi, finalizzati a estendere l’ambito applicativo di tale beneficio fiscale e favorirne la relativa fruizione, prevedendo, in alternativa alla consueta modalità di detrazione da parte del contribuente, la facoltà di optare per lo sconto in fattura, che consiste nella detrazione, da parte dell’appaltatore del contributo fiscale dall’imponibile della fattura intestata al committente, per poi rivalersi nei confronti del Fisco, ovvero la cessione del credito a terzi con la conseguente possibilità di ottenerne una monetizzazione. Il settore edilizio è, ad esempio, quello che ha beneficiato in particolar modo del ricorso a tale strumento di beneficio.

In questo contesto sono iniziate a diffondersi condotte criminogene, tese all’artificiosa creazione di crediti di imposta fittizi, originati dal ricorso a false fatturazioni, poichè meramente strumentali all’ottenimento di indebiti profitti consistenti alternativamente nella fraudolenta monetizzazione, ovvero nell’illecita compensazione con altri debiti tributari.

Tra le anomalie più ricorrenti si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • una generale incoerenza del profilo soggettivo ed economico finanziario del cedente rispetto all’importo del credito ceduto;
  • l’opaca origine e destinazione dei fondi trasferiti;
  • la stipula di plurimi contratti di cessione da parte delle medesime entità;
  • l’utilizzo anomalo degli incassi da cessione tramite operazioni di dubbia finalità;
  • l’interposizione, nell’ambito della catena delle cessioni, di soggetti collegati alle stesse entità cedenti;
  • la presenza di una pluralità di imprese che instaurano molteplici rapporti in successione, anche con il supporto di soggetti terzi, che, con ragionevole attendibilità, potrebbero sostanziarsi in prestanome;
  • la presenza di imprese cedenti/cessionarie i cui membri della compagine sono di dubbio profilo reputazionale.

Riferimenti normativi
Comunicazione Uif del 16.04.2020; D.Lgs. 231/07; Comunicazione Uif del 11.02.2021; Comunicazione Uif del 11.04.2022; Provvedimento Uif del 12.05.2023; Comunicazione Uif del 16.04.2020; Schemi di comportamenti anomali del 10.11.2020

Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2023. Quadro LM – Soggetti forfettari – Sezione II

Il quadro LM del Modello Redditi Persone Fisiche 2023 (Modello PF) riceve i dati dichiarativi necessari per i soggetti (persone fisiche/imprese/lavoratori autonomi) che hanno optato per il regime forfettario per l’anno fiscale 2022 (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014). Il contribuente è tenuto a specificare la sussistenza/assenza delle condizioni previste dalla normativa, nonché a determinare il reddito e l’imposta sostitutiva dovuta.

Il regime forfettario si applica ai contribuenti che, nell’anno precedente hanno verificato contemporaneamente i seguenti requisiti (art. 1, comma 54, legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160):

  • hanno realizzato ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. In caso di più attività, il già menzionato limite è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate (Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019);
  • hanno sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, di cui all’art. 70 del D.lgs. n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, ai sensi degli art. 61 e seguenti del citato D.lgs. n. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 del citato Tuir.

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, individuato in base al codice Ateco dell’attività esercitata, riportato nella tabella di cui all’allegato 2 alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Il reddito d’impresa/lavoro autonomo è determinato:

  • applicando ai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività differenziato in relazione all’attività esercitata;
  • sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili;
  • applicando l’imposta sostitutiva del 15%.

Nel periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e anche per i quattro anni successivi, il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15%, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • non costituisca la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, viene escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.

di Gianfranco De Gasperis, coordinatore del Dipartimento Antiriciclaggio Uilca

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