Notizie flash su antiriciclaggio e autonomi
Modello 730 Rettificativo – presentazione dal 13 giugno al 30 settembre
Tipologie di rettifiche:
- errore a esclusivo carico del contribuente si tratta di correzioni di dichiarazioni “infedeli” in cui il contribuente ha indicato, un maggior o minor reddito, di un canone di locazione o la correzione di un quadro A/B oppure dei familiari a carico.
- errore del CAF, rettifiche che correggono le dichiarazioni che contengono errori commessi dal CAF nell’apporre il visto di conformità, vedi oneri non detraibili/deducibili o maggiori ritenute, etc.
Modello 730 Integrativo – presentazione dal 13 giugno al 31 ottobre
Dichiarante che deve integrare/rettificare il 730 ordinario, può inviare entro il 31 ottobre un 730 integrativo completo, individuando:
- in caso di integrazione o rettifica che comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri detraibili non indicati nel mod.730 originario)
- in caso di variazione dei dati del sostituto d’imposta
- se ricorrono contemporaneamente i casi sopra prospettati.
Modello Redditi 2022 Correttivo – Integrativo
Nei casi in cui è possibile compilare un modello 730 integrativo è possibile presentare un Mod. Redditi 2022 Persone Fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito per una compensazione o richiedendone il rimborso. Nel caso di minor credito o maggior debito è necessario presentare Il modello Redditi 2022 persone fisiche:
- entro il 30 novembre 2022 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un minor credito o maggior debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, oltre gli interessi e la sanzione con la misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (cosiddetto ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in questo caso se dovesse emergere un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contestualmente al tributo, dovuto insieme agli interessi, le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa -art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
A cura di Gianfranco De Gasperis, coordinatore del Dipartimento antiriciclaggio Uilca