La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2024 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18.12.2017 per i dipendenti delle agenzie in gestione libera, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2025.
La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2024, rispetto all’anno 2023, comprensivo del tasso di inflazione reale 2024 (pari a + 1,3 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
3,3% (2+1,3%)
5,3% (4+1,3%)
7,3% (6+1,3%)
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti. L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti. Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2024, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (7,3%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (3,3% o 5,3%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di
giugno 2025.
In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 7,3%:

Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa. Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.
Le Segreterie Nazionali
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