La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l’anno 2022 conformemente al disposto dell’articolo 36 del C.C.N.L. 18/12/2017, deve essere effettuata per tutti i dipendenti nella busta paga del mese di giugno 2023. La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall’agenzia nel 2022, rispetto all’anno 2021, comprensivo del tasso di inflazione reale 2022 (pari a + 11,6 %), siano pari o superiori, rispettivamente a:
come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti. L’incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti. Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:
Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno 2022, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti. Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (17,6%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all’erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (13,6% o 15,6%), ovvero non si sia verificata, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno 2023. In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel 2
suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 17,6%.
Ricordiamo a tutte/i che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti è condizione indispensabile per le verifiche indicate; non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.
Preghiamo tutte/i gli interessati di segnalare tempestivamente eventuali casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.
Le Segreterie Nazionali
First CISL – Fisac CGIL – Uilca – FNA