Unicredit ed il nostro contratto di categoria prevedono erogazioni in sostegno al reddito per coloro che hanno figli studenti: questo beneficio spetta ai figli (compresi gli adottivi), ai minori in affido e anche agli altri soggetti equiparati, a carico del dipendente in servizio o di coloro che percepiscono una rendita da parte del Fondo Pensione.
Il contributo è rivolto a coloro che frequentano regolarmente i seguenti corsi di studio:
- scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- facoltà universitarie legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di lauree valide a ogni effetto di legge.
Mentre i limiti d’età sono:
- fino a 21 anni per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado o apprendisti;
- Fino a 26 anni per gli universitari (limitatamente agli anni del corso legale di laurea).
Agli studenti inabili il contributo spetta senza limiti d’età.
Il contributo spetta a condizione che lo studente:
- abbia superato l’anno scolastico (scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali) o se universitario abbia conseguito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento;
- non possieda redditi superiori a un determinato limite mensile (limite che viene aggiornato ogni anno e indicato nella dichiarazione in calce al modulo di domanda del contributo);
- non sia beneficiario di borse di studio e il dipendente o il coniuge non siano beneficiari di qualsiasi altra forma di concorso alle spese di studio (rientrano fra le forme di concorso i contributi concessi da Enti pubblici o privati alle rette di frequenza delle scuole private).
E che il dipendente o il pensionato percettore di rendita del Fondo Pensione concorra stabilmente al mantenimento del figlio o equiparato.