Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef, che scende dal 35 al 33 per cento.
I nuovi Scaglioni di reddito e le nuove aliquote diventano pertanto:
- fino a € 28.000 23%
- oltre € 28.000 fino a € 50.000 33%
- oltre € 50.000 43%
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, che spetta per le spese detraibili nella misura del 19% (escluse le spese sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e premi di assicurazioni per rischio eventi calamitosi.
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio
Viene applicato il regime fiscale agevolato sui rinnovi contrattuali (5% sugli aumenti a partire dal 2024 per redditi fino a 33.000,00 euro), premi di produttività, lavoro festivo/notturno e trattamento accessorio.
Modifiche alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica
È innalzato, da 8 a 10 euro, l’importo complessivo giornaliero del valore non imponibile dei buoni pasto elettronici.
Isee 2026
La Legge di Bilancio 2026 aumenta sensibilmente la franchigia patrimoniale dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, rendendo il valore Isee più favorevole per le famiglie proprietarie della casa. Il valore dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’Isee passa da 52.500 euro a 91.500 euro e sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, ecc.
La franchigia riguarda esclusivamente l’abitazione di proprietà in cui il nucleo risiede. A tale importo si aggiunge inoltre una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La novità sta nel fatto che, rispetto alla disciplina precedente, l’incremento scatta ora dal secondo figlio e non più dal terzo. Infine, la manovra interviene anche sulla scala di equivalenza, aumentando le maggiorazioni per i nuclei con figli:
- 0,10 con due figli;
- 0,25 con tre figli;
- 0,40 con quattro figli;
- 0,55 con cinque o più figli.
Inoltre, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, dovranno essere inclusi nel patrimonio mobiliare:
- conti correnti e depositi bancari o finanziari detenuti all’estero;
- criptovalute e altri asset digitali posseduti dal nucleo familiare, indipendentemente dalla piattaforma o dal wallet utilizzato;
- rimesse di denaro verso l’estero, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante spedizione di contante non accompagnato.
Modifica della disciplina sulle locazioni brevi
Quando lo stesso proprietario concede in affitto con regime di locazione breve un numero di immobili pari o superiore a tre, tale attività viene considerata “attività d’impresa” (in precedenza il numero degli immobili era pari o superiore a cinque). Pertanto, a partire dal terzo immobile dato in locazione turistica, per il proprietario sarà obbligatorio aprire la partita Iva.
Ricordiamo che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, a eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente in fase di dichiarazione dei redditi, per il quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.
Detrazioni delle spese per interventi del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
Viene CONFERMATA per il 2026 la disciplina in merito al bonus ristrutturazioni sulla prima casa al 50% e al 36% dalla seconda abitazione (non di residenza).
É confermato il riconoscimento, anche per le spese sostenute nel 2026, del cosiddetto “Bonus arredo” di cui all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, alle stesse condizioni previste per il 2025, ossia:
- nella misura del 50%;
- considerando la spesa massima di 5.000 euro;
- a condizione che siano stati effettuati interventi di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Disposizioni in materia di cripto attività e imposta sulle transazioni finanziarie
Sono stati effettuati ritocchi anche per il regime fiscale riguardante le cripto attività. Vengono infatti escluse dall’incremento dal 26% al 33% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1 comma 24 legge n. 207/2024) le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento MiCA).
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione-rottamazione quinquies
Nell’ambito della Finanziaria 2026 è riproposta la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all’Agenzia della Riscossione, con riferimento ai periodi 01.01.2000 – 31.12.2023.
Ai fini dell’adesione alla nuova rottamazione il debitore deve:
- presentare un’apposita domanda entro il 30 aprile 2026;
- effettuare il pagamento della prima rata di quanto dovuto (massimo 54 rate bimestrali) in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
La definizione è limitata alle somme dovute a seguito di avvisi bonari, ai contributi previdenziali Inps e alle multe stradali; è prevista una rata minima pari a 100 euro. Gli interessi dovuti a decorrere dalla seconda rata sono fissati al 3%.
Condizioni di accesso al regime forfettario
La Legge di Bilancio 2026 proroga il limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato per accedere al Regime Forfettario a 35.000 euro per tutto l’anno fiscale 2026.
Fiscalità della previdenza complementare
È stato elevato, con decorrenza dal periodo d’imposta 2026 – da 5.164,57 a 5.300,00 euro – il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare.
Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale
Sono prorogate le esenzioni dei redditi da fabbricati ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell’Italia centrale del 2016 e 2017 dal reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno d’imposta 2025, nonché l’esenzione, per i medesimi fabbricati, dall’Imu e dalla Tasi, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Proroga termini in materia di Zona franca urbana Sisma Centro Italia
Vengono prorogate anche per l’anno 2026 alcune esenzioni fiscali (Irpef, Irap, Imu) e contributive disposte a favore delle imprese ubicate all’interno della Zona franca istituita nei Comuni del Centro Italia, delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che abbiano subito riduzione di fatturato in conseguenza del sisma (articolo 17-ter, comma 1, del Dl n. 215/2023).
Anche per l’annualità 2026 si applica la normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”.
Esenzione Imu per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria
È prorogata all’anno 2026 l’esenzione dall’Imposta municipale propria (già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati a uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2026.
Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale Irpef
Viene estesa, fino all’anno 2028, la possibilità, per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
a cura del Dipartimento Servizi Uilca