La previdenza obbligatoria

Come è cambiata la previdenza obbligatoria? Da dove nasce il bisogno di previdenza complementare?

Negli ultimi vent’anni si sono succeduti numerosi provvedimenti legislativi diretti a razionalizzare il sistema previdenziale sociale colpito da una grave crisi finanziaria, fonte di pesanti conseguenze sul debito pubblico.

La crisi finanziaria è stata determinata da diversi fattori:

  • il mancato equilibrio finanziario delle gestioni oggetto delle prestazioni pensionistiche;
  • le profonde modificazioni del rapporto esistente tra pensionati e lavoratori in servizio;
  • l’aumento della disoccupazione e la diminuzione della popolazione in età di lavoro;
  • la frammentarietà della contribuzione dei lavoratori (in particolare dei giovani e delle donne) che ha ridotto il gettito previdenziale;
  • l’aumento del numero dei pensionati e dell’aspettativa di vita;

tutti fenomeni che hanno prodotto nell’arco degli anni un aumento consistente delle prestazioni pensionistiche nel sistema pubblico.

Pertanto i provvedimenti legislativi hanno avuto l’obiettivo di raggiungere una stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo salvaguardano nel contempo la prestazione pensionistica.

 

Il sistema di calcolo retributivo prevedeva che la pensione sia grossomodo pari al 2% del reddito pensionabile, moltiplicato per il numero di anni di anzianità contributiva (per un massimo di 40 anni). Un lavoratore che aveva lavorato per 35 anni avrebbe ottenuto quindi il 70% del reddito pensionabile. I contributi utilizzati per il calcolo della pensione sono rivalutati ogni anno con degli appositi coefficienti Istat, basati sull'andamento del costo della vita.
Successivamente la legge n.335/95 ( la c.d. Legge Dini )
ha introdotto una profonda riforma del sistema di calcolo delle pensioni; tale legge ha previsto il passaggio graduale da un sistema retributivo ad uno contributivo. Tale gradualità è terminata con l’ultima riforma effettuata dal governo Monti in base al quale il metodo contributivo è stato esteso a tutti i lavoratori.

In base a  tale modalità di calcolo, l'importo della pensione dipenderà dall'ammontare dei contributi versati alla previdenza durante l'intera vita lavorativa e dall'età del pensionamento.
Ogni lavoratore versa una parte del proprio reddito sotto forma di contributi previdenziali (per i lavoratori dipendenti è pari al 33% della retribuzione lorda, per gli autonomi e per i lavoratori a progetto a regime corrisponde rispettivamente al 20% e al 26%). Con un sistema di tipo contributivo, quindi, quanto il lavoratore potrà percepire è legato a quanto avrà effettivamente versato e a quando andrà in pensione.
Con il nuovo sistema di calcolo, nella maggior parte dei casi la pensione subirà delle riduzioni.

A che regime di previdenza obbligatoria appartengo?

Le nuove e vecchie generazioni sono divise dal sistema di calcolo della pensione. I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre gruppi in base all’anzianità maturata alla data del 31/12/1995:

  • almeno 18 anni di contributi, l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto, cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/2011 e contributivo per il periodo successivo;
  • meno di 18 anni di contributi, l’assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto, cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31/12/1995 e contributivo per il periodo successivo;
  • zero contributi al 31/12/1995, l’assegno pensionistico sarà calcolato con il sistema contributivo, che si basa su quanto versato nel corso della vita lavorativa.

 

La pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura, per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, a 66 anni nel 2012, innalzati a 66 anni e 3 mesi nel 2013 (per effetto della revisione legata alla speranza di vita), con un minimo di anzianità contributiva di 20 anni.

Solo le donne del settore privato avranno un periodo transitorio riassunto nella tabella.


Età minima di accesso alla pensione di vecchiaia


Donne

Uomini

Anno

Dipendenti settore privato

Autonome

Dipendenti settore pubblico

 Tutti i settori

2012

62 anni

63 anni e 6 mesi

66 anni

66 anni

2013

62 anni e 3 mesi

63 anni e 9 mesi

66 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

2014

63 anni e 9 mesi

64 anni e 9 mesi

66 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

2016

65 anni e 3 mesi

65 anni e 9 mesi

66 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

2018

66 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi

66 anni e 3 mesi


È possibile procrastinare il pensionamento per vecchiaia fino ai 70 anni di età.

Solo per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in poi è previsto un ulteriore requisito di accesso: la pensione deve essere pari o superiore a 1,5 volte l’assegno sociale (nel 2012, incrementato negli anni successivi in base alla crescita del Pil con pavimento a 1,5 volte l’assegno sociale in vigore al momento).

Per questi lavoratori è tuttavia possibile andare in pensione a 70 anni con soli 5 anni di contribuzione accreditata.


La pensione anticipata

È possibile accedere alla pensione in via anticipata rispetto ai requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia con un livello elevato di anzianità contributiva, secondo la tabella seguente:


Anzianità minima di accesso alla pensione anticipata.

Anno

Uomini

Donne

2012

42 anni e 1 mese

41 anni e 1 mese

2013

42 anni e 4 mesi

41 anni e 4 mesi

2014

42 anni e 5 mesi

41 anni e 5 mesi


Se il requisito è raggiunto prima dei 62 anni di età è prevista una riduzione sulla parte di pensione derivante dalla contribuzione fino alla fine del 2011.

La riduzione ammonta all’1% per ogni anno di età (e frazione) antecedente i 62 anni, con un ulteriore 1% per ogni anno di età (e frazione) antecedente i 60 anni. Per esempio, qualora il pensionamento avvenga a 59 anni la riduzione ammonterà al 4%.


Solo per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in poi è prevista una opzione aggiuntiva di pensionamento tra i 63 e 70 anni di età con 20 anni di contribuzione effettiva, se la pensione risulta pari o superiore a un minimo di 2,8 volte l’assegno sociale (nel 2012, incrementato negli anni successivi in base alla crescita del Pil con pavimento a 2,8 volte l’assegno sociale in vigore al momento).

Il riscatto di laurea
(novità introdotte dalla legge 247/2007)


È possibile riscattare, nell'ambito della durata del corso legale di studi, periodi non coincidenti con medesimi periodi coperti da contribuzione obbligatoria.
Sono riscattabili:

  • il diploma di laurea (di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6 anni)
  • il diploma universitario (corso non inferiore a due anni e non superiore a tre)
  • il diploma di specializzazione (di durata non inferiore a due anni)
  • il dottorato di ricerca di durata variabile
  • le lauree conseguite all'estero e con valore legale in Italia

Per le istanze prodotte a far data dal 1 gennaio 2008, le novità rilevanti sono le seguenti:

  • possibilità di rateizzazione del relativo onere in 120 rate mensili senza interessi (l'importo pagato è deducibile fiscalmente; nei casi in cui il richiedente sia fiscalmente a carico è detraibile nella misura del 19%);
  • possibilità di riscatto anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa (in questo caso l'onere del riscatto è determinato con il versamento di una contribuzione per ciascun anno da riscattare calcolato in misura fissa sul 33% del minimo imponibile annuo di cui all'art. 1 comma 3 L. 233/90; per l'anno 2008 13598*33%=4487,34 € è l'onere per un anno di riscatto)
  • i periodi di studio oggetto di riscatto sono validi sia ai fini del diritto che nella misura della pensione e sono computabili ai fini del raggiungimento dei 35/40 anni anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo contrariamente a quanto previsto sino a ora.

Il cumulo delle pensioni di anzianità e dei redditi da lavoro

La normativa relativa a tale tema ha subito nel corso degli ultimi anni numerose e importanti variazioni.

A oggi possono cumulare pienamente redditi da lavoro dipendente o autonomi senza alcuna riduzione del trattamento pensionistico:

  • i titolari di pensione di anzianità liquidata su almeno 40 anni di contribuzione;
  • i titolari di pensione che all'atto del pensionamento avessero maturato almeno 37 anni di contribuzione e compiuto i 58 anni di età (i titolari di bonus devono calcolare l'età anagrafica all'atto del pensionamento e non al momento della richiesta del bonus stesso).

In tutti gli altri casi si è soggetti a una trattenuta:

  • pari all'intera pensione (fino a concorrenza della retribuzione percepita) nel caso in cui si svolga attività lavorativa dipendente;
  • pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (tale trattenuta non può essere superiore al 30% del reddito derivante da attività di lavoro autonomo o professionale).

Casi particolari

I titolari di pensione di anzianità liquidata con decorrenza antecedente al 31.12.1194 o successiva ma con requisiti contributivi (35 anni maturati entro la suddetta data) possono cumulare interamente il reddito da lavoro autonomo mentre rimane il divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente.

I titolari di pensione di anzianità al compimento dell'età pensionabile (60 anni donne, 65 anni uomini) possono cumulare pienamente qualsiasi reddito con la pensione di anzianità.