Dal 2007 il legislatore ha previsto un insieme di misure compensative per lo smobilizzo del Tfr da parte delle imprese (art. 10, D.Lgs. 252/05; art. 8, D.L. 203/05):
La prima misura compensativa opera sulle imposte pagate dall'impresa. Sul Tfr che esce dall'azienda il datore di lavoro gode di una maggiore deducibilità fiscale. L'azienda può infatti dedurre dal reddito di impresa il 4% del Tfr, nel caso in cui questa occupi almeno 50 dipendenti. Se l'azienda ha meno di 50 dipendenti la deducibilità sale al 6%, ma solo sul Tfr versato nel fondo pensione (non essendo l'azienda interessata dal fondo tesoreria).
La seconda misura riguarda l'eliminazione del contributo al fondo di garanzia del Tfr presso l'Inps, ossia al fondo che paga il Tfr ai lavoratori nel caso di fallimento dell'azienda. Il risparmio per il datore è pari allo 0,20% del monte retributivo.
La terza misura riguarda la riduzione dei cosiddetti oneri impropri, ossia dei costi sul lavoro relativi a contributi al fondo per la disoccupazione o per la maternità e simili. Tale misura avrà un impatto crescente anno (dallo 0,19% allo 0,28%) per anno e entrerà a regime nel 2014.