Il 1 gennaio 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 252/2005 (attuativo della Legge Delega 243/2004), che ha introdotto importanti novità per il sistema della previdenza complementare, che sono di seguito brevemente analizzate.
Il conferimento tacito del Tfr
Il D.Lgs.252/05 introduce il meccanismo del conferimento tacito del Tfr maturando ai fondi pensione, in base al quale il lavoratore ha sei mesi di tempo, a partire dalla data di assunzione, per manifestare la propria decisione in merito alla destinazione del Tfr maturando. Nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna scelta, il Tfr maturando viene devoluto ai fondi pensione. Il conferimento tacito del Tfr non modifica il carattere volontario dell'adesione: il lavoratore conserva infatti la possibilità di optare per il mantenimento del Tfr in azienda e, dunque, per la non adesione al sistema della previdenza complementare. In tal caso, il Tfr rimarrà in azienda se, questa occupa meno di 50 dipendenti; sarà invece devoluto al Fondo Tesoreria gestito dall'Inps, se l'azienda occupa almeno 50 dipendenti.
Il lavoratore ha, inoltre, diritto a essere adeguatamente informato sul funzionamento del sistema di adesione (“silenzio-assenso”) e sulle diverse tipologie di fondi pensione cui potrà accedere.
L'equiparazione tra le forme pensionistiche complementari
Il D.Lgs. 252/2005 prevede che le diverse forme pensionistiche complementari siano equiparate. Ciò implica che il lavoratore abbia facoltà di scegliere la forma di previdenza alla quale devolvere il suo Tfr; il datore di lavoro sarà tenuto a contribuire alla forma – anche individuale – da questi prescelta a condizione che ciò sia previsto da un accordo collettivo o, in mancanza, dal regolamento aziendale e che il lavoratore contribuisca a sua volta.
Il processo di equiparazione comporta la necessità di omogeneizzare le caratteristiche e le peculiarità delle forme di previdenza complementare.
Nota sul TFR
Il Tfr può essere definito come una forma di retribuzione differita che il datore di lavoro accantona annualmente (per un ammontare pari al 6,91% della retribuzione del lavoratore)e che liquidano alla fine del rapporto di lavoro. L'art. 2120 del codice civile regola il funzionamento del Tfr per tutti i lavoratori del settore privato e stabilisce che lo stock di Tfr, con esclusione della quota maturata nell'anno, debba essere incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, di un tasso costituito dalla somma fissa dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (esclusi i tabacchi)rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Tfr “maturato” e “maturando”
Il Tfr “maturato” fa riferimento a quanto è stato già accantonato, relativamente al periodo di lavoro pregresso. Si tratta della somma lorda di cui si dispone in caso di uscita dall'azienda.
Il Tfr “maturando” fa riferimento a quanto sarà accantonato dal datore di lavoro, in relazione al periodo di lavoro che verrà svolto in futuro.
La revisione della disciplina delle prestazioni e gli incentivi fiscali
Il Decreto Legislativo introduce anche importanti novità per quel che riguarda le prestazioni e la fiscalità; per maggiori dettagli, visita l'apposita sezione “
Prestazioni”.