Come soddisfare le future necessità pensionistiche?
La crisi del sistema pensionistico obbligatorio e il conseguente ridimensionamento dell'intervento statale nella cura dei bisogni previdenziali dei cittadini hanno determinato la necessità della definitiva affermazione di un efficace sistema di previdenza complementare.
Gli strumenti a disposizione per la realizzazione degli obiettivi di previdenza complementare sono molteplici.
Principi fondamentali della previdenza complementare
L'adesione ai fondi pensione è volontaria. Questo significa che ciascuno è libero di scegliere di aderire o meno a un fondo pensione e se e quanto contribuire (entro certi limiti).
L'adesione rappresenta una scelta importante e comporta l'assunzione di un impegno di lungo periodo (in termini di oneri contributivi e vincoli di permanenza); pertanto la decisione di aderire a uno strumento di previdenza complementare deve essere presa con consapevolezza.
La previdenza complementare è a capitalizzazione individuale: i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e di loro esclusiva pertinenza. Al momento del pensionamento tali versamenti, rivalutati in base ai rendimenti conseguiti, restituiscono una prestazione pensionistica complementare alla pensione pubblica.
Un sistema a tre pilastri
Il sistema previdenziale italiano, a seguito delle riforme che si sono succedute negli anni '90 è venuto ad articolarsi su tre “pilastri”.
- “Primo pilastro”; si tratta del regime pubblico di base, a partecipazione obbligatoria, finanziato sulla base del principio di ripartizione (i contributi dei lavoratori in attività vengono utilizzati per finanziare le prestazioni a favore dei pensionati). Le pensioni sono calcolate sulla base di una formula prefissata e dipendono solitamente dal numero di anni di servizio.
- “Secondo pilastro collettivo”; i regimi pensionistici rientranti in questa categoria sono generalmente collegati ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione. La partecipazione a tali regimi è limitata a coloro che operano in particolari settori, attività, professioni o imprese e viene stabilita sulla base di accordi tra le parti sociali o accordi aziendali. I contributi sono determinati in funzione del reddito e sono normalmente ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori. I regimi rientranti nel secondo pilastro sono di norma finanziati con il metodo della capitalizzazione e i contributi vengono accumulati e investiti in vista dell'erogazione di prestazioni future.
- “Secondo pilastro individuale”; le forme pensionistiche rientranti in questa categoria sono, quelle in cui la partecipazione non è legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione ed è concordata su base individuale mediante un contratto stipulato direttamente con il soggetto istitutore del fondo.
Breve cronologia della previdenza complementare
- Prima del 1993
Manca una normativa generale per i fondi pensione.
Tuttavia nell'ambito delle banche, delle assicurazioni, di imprese multinazionali e per particolari categorie di lavoratori (dirigenti) sono già presenti un cospicuo numero di fondi pensione, chiamati “preesistenti”.
- 1993
Nasce la previdenza complementare con il D.Lgs. 124/93.
L'obiettivo del nuovo sistema è quello di erogare “trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico” così da “assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale”.
- 1995
Con la Riforma Dini (L.335/95) si interviene anche sulla previdenza complementare. Viene introdotta l'adesione collettiva ai fondi pensione aperti.
- 2000
Con il D.Lgs. 47/00 si rivisita tutto il regime fiscale della previdenza complementare e vengono introdotte e disciplinate le forme pensionistiche individuali.
- 2004
Viene approvata in Parlamento la Legge Delega (243/04), che prevede modalità tacite di conferimento del Tfr maturando ai fondi pensione, l'equiparazione tra forme pensionistiche e la portabilità delle posizioni. Viene ridefinita nuovamente la disciplina fiscale della previdenza complementare in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e da rendere più favorevole la tassazione delle stesse.
- 2005
Viene attuata la Legge delega con l'emanazione del D.Lgs. 252/05.
- 2007
Il 1 gennaio entra in vigore il D.Lgs. 252/2005.