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La previdenza obbligatoria
Come è cambiata la previdenza obbligatoria? Da dove nasce il bisogno di previdenza complementare?

Negli ultimi vent’anni si sono succeduti numerosi provvedimenti legislativi diretti a razionalizzare il sistema previdenziale sociale colpito da una grave crisi finanziaria, fonte di pesanti conseguenze sul debito pubblico.
La crisi finanziaria è stata determinata da diversi fattori:
  • il mancato equilibrio finanziario delle gestioni oggetto delle prestazioni pensionistiche;
  • le profonde modificazioni del rapporto esistente tra pensionati e lavoratori in servizio;
  • l’aumento della disoccupazione e la diminuzione della popolazione in età di lavoro;
  • la frammentarietà della contribuzione dei lavoratori (in particolare dei giovani e delle donne) che ha ridotto il gettito previdenziale;
  • l’aumento del numero dei pensionati e dell’aspettativa di vita;
tutti fenomeni che hanno prodotto nell’arco degli anni un aumento consistente delle prestazioni pensionistiche nel sistema pubblico.
Pertanto i provvedimenti legislativi hanno avuto l’obiettivo di raggiungere una stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo salvaguardano nel contempo la prestazione pensionistica.

Il sistema di calcolo retributivo prevedeva che la pensione sia grossomodo pari al 2% del reddito pensionabile, moltiplicato per il numero di anni di anzianità contributiva (per un massimo di 40 anni). Un lavoratore che aveva lavorato per 35 anni avrebbe ottenuto quindi il 70% del reddito pensionabile. I contributi utilizzati per il calcolo della pensione sono rivalutati ogni anno con degli appositi coefficienti Istat, basati sull'andamento del costo della vita.
Successivamente la legge n.335/95 ( la c.d. Legge Dini )
ha introdotto una profonda riforma del sistema di calcolo delle pensioni; tale legge ha previsto il passaggio graduale da un sistema retributivo ad uno contributivo. Tale gradualità è terminata Icon l'ultima riforma effettuata dal governo Monti in base al quale il metodo contributivo è stato esteso a tutti i lavoratori.
In base a tale modalità di calcolo, l'importo della pensione dipenderà dall'ammontare dei contributi versati alla previdenza durante l'intera vita lavorativa e dall'età del pensionamento.
Ogni lavoratore versa una parte del proprio reddito sotto forma di contributi previdenziali (per i lavoratori dipendenti è pari al 33% della retribuzione lorda, per gli autonomi e per i lavoratori a progetto a regime corrisponde rispettivamente al 20% e al 26%). Con un sistema di tipo contributivo, quindi, quanto il lavoratore potrà percepire è legato a quanto avrà effettivamente versato e a quando andrà in pensione.
Con il nuovo sistema di calcolo, nella maggior parte dei casi la pensione subirà delle riduzioni.

A che regime di previdenza obbligatoria appartengo?

Le nuove e vecchie generazioni sono divise dal sistema di calcolo della pensione. I lavoratori privati, pubblici e autonomi sono divisi in tre gruppi in base all'anzianità maturata alla data del 31/12/1995:
  • almeno 18 anni di contributi, l'assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto, cioè retributivo per l'anzianità maturata sino al 31/12/2011 e contributivo per il periodo successivo;
  • meno di 18 anni di contributi, l'assegno pensionistico sarà calcolato con un sistema misto, cioè retributivo per l'anzianità maturata sino al 31/12/1995 e contributivo per il periodo successivo;
  • zero contributi al 31/12/1995, l'assegno pensionistico sarà calcolato con il sistema contributivo, che si basa su quanto versato nel corso della vita lavorativa.
Il riscatto di laurea
(novità introdotte dalla legge 247/2007)


È possibile riscattare, nell'ambito della durata del corso legale di studi, periodi non coincidenti con medesimi periodi coperti da contribuzione obbligatoria.
Sono riscattabili:
  • il diploma di laurea (di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6 anni)
  • il diploma universitario (corso non inferiore a due anni e non superiore a tre)
  • il diploma di specializzazione (di durata non inferiore a due anni)
  • il dottorato di ricerca di durata variabile
  • le lauree conseguite all'estero e con valore legale in Italia
Per le istanze prodotte a far data dal 1 gennaio 2008, le novità rilevanti sono le seguenti:
  • possibilità di rateizzazione del relativo onere in 120 rate mensili senza interessi (l'importo pagato è deducibile fiscalmente; nei casi in cui il richiedente sia fiscalmente a carico è detraibile nella misura del 19%);
  • possibilità di riscatto anche per i soggetti che non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa (in questo caso l'onere del riscatto è determinato con il versamento di una contribuzione per ciascun anno da riscattare calcolato in misura fissa sul 33% del minimo imponibile annuo di cui all'art. 1 comma 3 L. 233/90; per l'anno 2008 13598*33%=4487,34 € è l'onere per un anno di riscatto)
  • i periodi di studio oggetto di riscatto sono validi sia ai fini del diritto che nella misura della pensione e sono computabili ai fini del raggiungimento dei 35/40 anni anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo contrariamente a quanto previsto sino a ora.
Il cumulo delle pensioni di anzianità e dei redditi da lavoro

La normativa relativa a tale tema ha subito nel corso degli ultimi anni numerose e importanti variazioni.

A oggi possono cumulare pienamente redditi da lavoro dipendente o autonomi senza alcuna riduzione del trattamento pensionistico:
  • i titolari di pensione di anzianità liquidata su almeno 40 anni di contribuzione;
  • i titolari di pensione che all'atto del pensionamento avessero maturato almeno 37 anni di contribuzione e compiuto i 58 anni di età (i titolari di bonus devono calcolare l'età anagrafica all'atto del pensionamento e non al momento della richiesta del bonus stesso).
In tutti gli altri casi si è soggetti a una trattenuta:
  • pari all'intera pensione (fino a concorrenza della retribuzione percepita) nel caso in cui si svolga attività lavorativa dipendente;
  • pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (tale trattenuta non può essere superiore al 30% del reddito derivante da attività di lavoro autonomo o professionale).
Casi particolari

I titolari di pensione di anzianità liquidata con decorrenza antecedente al 31.12.1194 o successiva ma con requisiti contributivi (35 anni maturati entro la suddetta data) possono cumulare interamente il reddito da lavoro autonomo mentre rimane il divieto di cumulo totale con redditi da lavoro dipendente.

I titolari di pensione di anzianità al compimento dell'età pensionabile (60 anni donne, 65 anni uomini) possono cumulare pienamente qualsiasi reddito con la pensione di anzianità.


Le novità introdotte negli ultimi anni

Il Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, diventato legge (L. n. 247 del 24 dicembre 2007), ha previsto l'introduzione di alcuni interventi relativi al primo pilastro pubblico.
A questi si sono aggiunti ulteriori due interventi di modifica nel luglio del 2010 e del 2011 che hanno portato importanti cambiamenti il cui effetto si mostrerà negli anni a venire.

La novità principale introdotta della riforma del 2010 e consolidata dall'ultimo provvedimento, è l'agganciamento automatico dei requisiti minimi di età per accedere al pensionamento alla speranza di vita, oggi continuamente in crescita, rilevata sulla popolazione.

Si avrà quindi una revisione triennale dell'età minima per l'accesso alla pensione, in base all'incremento della speranza di vita rilevata nel triennio antecedente. La prima scadenza di revisione è nel gennaio 2013, la seconda nel 2016 e quindi ogni triennio successivo. In prima approssimazione, sulla base dell'attuale modello previsionale demografico ISTAT, scenario centrale, si prevede un incremento di 3/4 mesi a ogni scadenza, pertanto si tenderà a raggiungere nel 2049 un incremento di circa 4 anni complessivi. Per la pensione di vecchiaia l'attuale soglia dei 65 anni salirà cosi gradualmente fino a 69 anni nel 2049, mentre la somma tra età e contribuzione pari oggi a quota 96, che dà diritto alla pensione di anzianità, salirà a quota 101. Va sottolineato che la pensione di anzianità conseguibile a prescindere dall'età con 40 anni di contribuzione, non subisce alcun adeguamento alla variazione della speranza di vita.

L'ultima riforma ha introdotto un pareggio (a regime) dei requisiti di età anagrafica per il pensionamento tra uomini e donne. Nella pubblica amministrazione era già previsto lo scatto immediato dagli attuali 61 anni ai 65 anni a decorrere dal 2012. Per le dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome e parasubordinate i decreti 98 e 138 del 2011 prevedo analogamente un periodo transitorio che parte dal 2014 e termina al 2026 con scatti annuali di circa 6 mesi. Ovviamente questi incrementi si vanno a sommare a quelli legati alla speranza di vita.

Rispetto al protocollo siglato nel 2007 sono state modificare anche le finestre d'accesso alla pensione, ossia il lasso di tempo che intercorre dalla maturazione dei requisiti all'effettivo pagamento della prima mensilità di pensione. Le finestre si applicano sia alle pensioni di vecchiaia, sia alle pensioni di anzianità. A partire dal 2011 per accedere effettivamente alla pensione bisogna attendere 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti minimi se si è dipendenti, 18 mesi se si è lavoratori autonomi o si è fatto ricorso alla totalizzazione. Se si matura il requisito per una pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, le finestre si allungano di un mese per chi matura i 40 anni nel 2012, due mesi per chi li raggiunge nel 2013 e di tre mesi dal 2014 in poi.


Tabella A
PERIODO DAL PERIODO AL Lavoratori dipendenti:
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Lavoratori dipendenti:
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
Lavoratori autonomi:
Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
Lavoratori autonomi:
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna
01/01/2011 31/12/2012 96 60 97 61
01/01/2013   97 61 98 62

Nota: Possibile andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età.
Per i lavoratori soggetti al regime contributivo, prima dei 65 anni di età, si aggiunge il requisito del livello della pensione che deve essere pari almento al 120% dell'assegno sociale.